L’invalidità civile non va confusa con la disabilità e con la situazione di handicap di cui abbiamo parlato negli articoli precedenti. In questo articolo faremo il punto su come la legge definisce l’invalidità civile, e quali sono i benefici previsti dalla legge. 

In generale, l’invalidità si può definire come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico od intellettivo, della vista o dell’udito. Per il nostro ordinamento, può presentare domanda di visita di accertamento per l’invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico ma, secondo quanto dispone la L. 118/71, potranno rientrare in questa categoria solo i cittadini: “affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali), che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” (Art. 2), mentre, ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi anche i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (art. 6 d. lgs. 509/1988).

 

La normativa demanda il compito di operare l’accertamento di questa condizione alle competenti Commissioni Mediche dell’Inps, che dunque – per determinare la percentuale (che varierà da un minimo del 33% fino ad un massimo del 100%) – valutano la riduzione della capacità lavorativa individuando anche in questo modo quella residua; la quantificazione è operata dalla commissione sulla base di una tabella (schematizzata in calce a questo articolo), che prevede sia infermità cui è attribuita una percentuale “fissa”, sia infermità per le quali l’invalidità è riferita a una o più fasce successive di dieci punti percentuali, individuate secondo classi funzionali definite in base a criteri di evidenza clinica Va precisato che questa riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo; pertanto, il riconoscimento di un’invalidità civile totale (100%, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude a priori la possibilità di un inserimento lavorativo. 

Ma quali sono i benefici previsti dalla legge? 

L’invalidità si definisce civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale ed il relativo riconoscimento dà luogo a diversi benefici, tra cui: 

  • prestazioni protesiche ed ortopediche;
  • iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
  • esenzione dal ticket;
  • assegno mensile;
  • pensione di inabilità;
  • indennità di accompagnamento;
  • indennità di frequenza;
  • assegno sociale.
  • Invalidità civile: i benefici economici
  • Assegno mensile per invalidità civile

Esaminiamone alcune nel dettaglio.

L’assegno mensile per invalidità civile 

L’assegno mensile per invalidità civile – pagato per 13 mensilità – spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge;
  • non svolgere attività lavorativa.

     


Pensione di inabilità

La pensione di inabilità – pagata per 13 mensilità – spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • inabilità al lavoro totale e permanente del 100% (invalidità totale);
  • reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.


    Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua. L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall’invalido né la sua età. L’indennità di accompagnamento – pagata per 12 mensilità – non spetta però agli invalidi che:

  • sono ricoverati gratuitamente in istituto;
  • hanno un’indennità per invalidità con­tratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio; in questo caso, l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole


    Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell’inserimento scolastico e sociale, nei confronti dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
  • ricorso (continuo o periodico) a trattamenti ria­bilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento profes­sionale;
  • reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

Si ha diritto all’indennità di frequenza durante l’effettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

Assegno sociale

Per gli invalidi civili che raggiungono l’età pensionabile, aggiornata in base all’aspettativa di vita, la pensione di inabilità e l’assegno mensile vengono sostituiti dall’assegno sociale.

 

TABELLE VALORI INVALIDITA’-BENEFICI RELATIVI



MENO DI 33%: NON INVALIDO. Nel verbale si riporta questa dicitura: “assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3”.

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AD 1/3
•    Dal 34%: Concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità.
•    Dal 46%: Oltre al punto precedente, iscrizione alle liste di collocamento mirato.
•    Dal 50%: Oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL.


INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA IN MISURA SUPERIORE AI 2/3
Dal 67%: Oltre ai punti precedenti, esenzione parziale pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale. Resta da pagare la quota fissa per la ricetta. Si suggerisce comunque di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Asl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 74%                     
Dal 74%: Oltre ai punti precedenti, erogazione dell’ASSEGNO MENSILE se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito. Possibilità di richiedere l’APE SOCIALE.

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA
100%: Oltre ai punti precedenti, escluso l’assegno mensile, erogazione della PENSIONE DI INABILITÀ nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci.

INVALIDO CON TOTALE E PERMANENTE INABILITÀ LAVORATIVA E IMPOSSIBILITÀ A DEAMBULARE SENZA L’AIUTO PERMANENTE DI UN ACCOMPAGNATORE OPPURE CON NECESSITÀ DI ASSISTENZA CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI SVOLGERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA
100% più indennità di accompagnamento:
Si intende la persona incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Oltre ai benefici del punto precedente: INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall’età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto.