Nel precedente articolo ho cercato di fare un po’ di chiarezza attorno al tema della disabilità e lavoro. Oggi entriamo più nello specifico e parliamo di handicap, che cosa si intende per handicap (non va confuso con l’invalidità civile, e con la disabilità), chi lo riconosce, e cosa prevede la normativa per le persone con handicap. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità si intende per handicap “una condizione di svantaggio vissuta da una persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità, che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona”; l’handicap rappresenta pertanto la socializzazione di una menomazione o di una disabilità.

Nel nostro ordinamento la L. 104/92 rappresenta il riferimento legislativo per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap e definisce il concetto di handicap identificandolo con la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali. Dunque nel riconoscere l’handicap il parametro di riferimento è costituito dalla valutazione circa la difficoltà della persona nell’inserimento sociale, dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. 

La principale finalità della disciplina di legge consiste dunque nel favorire il più completo inserimento della persona con handicap in ogni ambito della società, dalla famiglia al mondo del lavoro, dai trasporti alle infrastrutture ed ancora dall’ambito sanitario a quello sportivo, passando per il fondamentale ambito dell’istruzione e della ricerca scolastica e universitaria. 

Requisiti per beneficiare della L. 104/92

L’art. 3 della L. 104/92 offre una definizione ben precisa e circostanziata di che cosa si intende per persona con handicap:colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”. 

 

La condizione di svantaggio viene riconosciuta dalla Commissione medica Asl territorialmente competente e quantificata in percentuale secondo parametri medico legali standard. 

È opportuno precisare che il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche dirette, ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di una gamma variegata di agevolazioni, a seconda della specifica condizione in cui si trova la persona e/o i di lui familiari.

In particolari ipotesi, la Commissione può anche stabilire se sussiste la c.d. situazione di gravità, prevista dal comma 3 dell’art. 3, secondo cui: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”, requisito che garantisce specifiche prerogative, soprattutto in ambito lavorativo di cui potranno fruire anche i genitori, il coniuge, nonché parte dell’unione civile e parenti (entro determinati gradi), del beneficiario, estendendo sì così la platea dei soggetti coinvolti dalle agevolazioni e misure di protezione previste della L. 104/92.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano inoltre priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, gravità che quindi diventa requisito minimo di alcune importanti e consistenti agevolazioni. 

Ma qual è l’inter per il riconoscimento della situazione di handicap?

Le tutele ed i diritti previsti dalla L. 104/92 passano attraverso l’accertamento delle minorazioni, effettuati dalle apposite Commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali ASL, integrate dall’operatore sociale e dall’esperto medico in base al caso da esaminare.

L’iter procedurale prevede: 

  1. La predisposizione da parte del proprio medico di base del certificato medico introduttivo, tramite compilazione di un modello predisposto (cod. SS3), nel quale certifica la disabilità del soggetto per il quale si fa domanda, elencando tutte le patologie che lo riguardano;

  2. l’invio da parte dello stesso medico di base – in via telematica all’INPS – del modello debitamente compilato utilizzando l’apposito portale del sito www.inps.it;

     

  3. il successivo inoltro, da parte dell’interessato e sempre in via telematica all’Inps, della domanda per “accertamento dell’handicap”

     

  4. una volta presentata la domanda, nei successivi 30 giorni – 15 per patologie oncologiche- il richiedente sarà convocato a visita mediante raccomandata a/r; la visita si svolgerà dinanzi alla Commissione medica della ASL, e l’interessato si dovrà ovviamente munire di documento d’identità valido, del certificato del medico curante e di tutta la certificazione medica in proprio possesso;

     

  5. all’esito della visita, la Commissione è chiamata a decretare o meno lo stato di disabilità tramite verbale; la commissione si pronuncia circa la domanda “entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda”, tramite verbale inviato dall’INPS ed al richiedente e in caso di diniego del requisito sanitario questi potrà presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie.

     

  6. il riconoscimento di tale stato può essere:
  • definitivo, qualora il quadro patologico sia irreversibile e non vi saranno future visite di revisione
  • soggetto a revisione (con nuova e successiva chiamata a visita).


Che sostegni base sono previsti dalla L. 104/92?

Le agevolazioni riconosciute dalla L. 104/92 ai soggetti con handicap sono molteplici e variano dai permessi retribuiti dal lavoro, al congedo straordinario, alla scelta della sede di lavoro, alle specifiche agevolazioni fiscali riconosciute per l’acquisto di determinati beni. In particolare, la disciplina base delle agevolazioni, consiste in quelle:

 

  • per l’integrazione scolastica a garanzia di un’efficiente educazione e istruzione delle persone disabili (art.12-17)
  • per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 18-22);
  • per favorire la rimozione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione (art.23-29)
  • per facilitare l’assistenza al disabile (art 33)
  • per detrazioni fiscali del 19% ed applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile. Specifiche agevolazioni esistono anche per le spese mediche e l’acquisto di veicoli


    Principali agevolazioni
    ex L 104/92 

Così come la domanda per ottenere i benefici della L. 104/92, anche per ottenere i permessi e necessario presentare telematicamente la domanda all’INPS, tramite la compilazione del modello cod. SR08 accedendo tramite SPID o PIN alla piattaforma internet dell’Istituto.

È necessario poi presentare la certificazione del medico di base, quella che attesta la disabilità in situazione di gravità rilasciata dalla commissione ASL competente o quella provvisoria ove necessario.

Prassi vuole che una copia della domanda per ottenere i permessi retribuiti venga inviata anche al datore di lavoro per semplice conoscenza.

  • I permessi previsti dalla L. 104/92

Il principale beneficio concesso dalla L. 104/92 è rappresentato dai permessi retribuiti dal lavoro; di essi può usufruire, secondo modalità ed in numero predefiniti, il soggetto disabile grave o chi gli presta assistenza. Precisamente, per l’ottenimento dei permessi retribuiti è necessario:

 

  • lo stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della L. 104/92 certificato dalla commissione medica ASL competente;
  • essere lavoratori dipendenti (ne rimangono esclusi, quelli parasubordinati e autonomi, gli addetti ai lavori domestici ed i lavoratori agricoli solo se occupati a giornata)
  • che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (h24) in una struttura sanitaria.

Il congedo straordinario ex L. 104/92

Per “Congedo straordinario” si intende la possibilità per coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli, parenti e affini di astenersi dall’attività lavorativa in maniera continuativa o frazionata per un periodo non superiore a due anni, possibilità data in presenza di un disabile in situazione di gravità.

La domanda per ottenere il congedo straordinario – corredata dal certificato della commissione medica attestante la disabilità grave- va presentata all’INPS compilando il modello cod.SR10 inviandola sempre telematicamente tramite i consueti canali o con l’aiuto di un patronato quale intermediario; una copia viene anche data al datore di lavoro. L’INPS una volta elaborata la domanda comunicherà l’esito al richiedente.