Oggi parliamo di un tema di cui mi occupo da molto tempo: disabilità e lavoro e proviamo a fare chiarezza su cosa dice la normativa di riferimento su questo tema. 

Per il nostro ordinamento giuslavoristico la disabilità attiene alla  capacità d’inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata ed è disciplinata dalla L. n. 68/99, il cui scopo fondamentale è quello di promuovere l’inserimento lavorativo di persone disabili attraverso lo strumento del “collocamento mirato” – affidato agli “uffici competenti” presso le singole Regioni – individuando cioè una serie di mezzi tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le capacità lavorative delle categorie protette, così da creare un effettivo incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

In estrema sintesi, la normativa prevede una quota percentuale di riserva sulle assunzioni per i lavoratori disabili, contemperando tale previsione con misure di incentivazione per le imprese; in particolare, la normativa impone alle imprese con più di 15 dipendenti l’obbligo di assumere persone con invalidità lavorativa superiore al 45%, nella misura di 1 unità se occupano da 15 a 35 dipendenti, di 2 se variano dai 35 ai 50, ovvero del 7% dei dipendenti totali se questi superano il numero di 50; ad essere esonerate sono le aziende che versano in situazioni di difficoltà come la cassa integrazione guadagni, o quelle il cui lavoro sarebbe incompatibile con una qualsiasi disabilità (vedi trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre).

Questa disciplina di base tata integrata da alcune misure previste nel D. Lgs. n. 151/15, tra cui la valutazione bio-psico-sociale della disabilità, l’istituzione della Banca Dati del collocamento mirato al fine di razionalizzare la raccolta sistematica e la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori mediante richiesta nominativa imponendo però agli stessi, decorsi 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione, a presentare richiesta numerica individuando con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti. Inoltre, è bene ricordare che dal 1° gennaio 2018 è scattato l’obbligo, per aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore con disabilità anche se non ci sono nuove assunzioni

  • L’accertamento della condizione di disabilità

Per quanto attiene all’accertamento delle condizioni di disabilità, questo è affidato a singole competenti Commissioni mediche; il relativo accertamento sanitario – diverso da quello di handicap e d’invalidità – consiste nell’individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile. La Commissione – secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative residue, che può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità – redige quindi la relazione conclusiva (c.d. “diagnosi funzionale”), che viene trasmessa alla persona con disabilità ed al Comitato tecnico presso i Centri per l’impiego e proprio sulla base della quale viene individuato il percorso di inserimento più adeguato.

Gli organi preposti ad effettuare l’accertamento della disabilità si differenziano in relazione al tipo di invalidità; a tale riguardo la legge distingue le categorie di lavoratori disabili in tre grandi gruppi:

  1. gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili;
  2. invalidi del lavoro (Inail);
  3. invalidi di guerra e per causa di servizio.

Inoltre, per poter essere assunti come disabili ai sensi della legge 68/99 è richiesta l’iscrizione alle liste speciali del collocamento mirato e l’accertamento della disabilità, insieme a quello di invalidità, è indispensabile per iscriversi a tali liste.

Le singole categorie di lavoratori disabili


Accertamento della disabilità per invalidi civili, ciechi civili, sordi civili

L’accertamento è effettuato – secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000 – dalle Commissioni operanti presso le ASL o presso l’Inps per il riconoscimento dell’invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (come previsto dall’art. 4 Legge 5 febbraio 1992, n. 104). Il verbale rilasciato è denominato relazione conclusiva.

Accertamento della disabilità per gli invalidi del lavoro

L’accertamento è effettuato dall’INAIL. Con la circolare n. 66 del 10 luglio 2001, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari per il collocamento mirato dei disabili.
In particolare, la circolare si preoccupa di estendere il sistema di accertamento previsto per gli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili alle altre categorie di invalidi che si avvalgono del collocamento mirato anche allo scopo di evitare disparità di trattamento tra gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio.

La circolare prevede che l’INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l’accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000.


Accertamento della disabilità per gli invalidi di guerra e per servizio

La circolare ministeriale n. 66/2001 rileva, inoltre, che per quanto riguarda gli invalidi di guerra e per servizio, il dettato normativo appare più stringente e tale da non consentire operazioni di adeguamento in via amministrativa. E’ tuttavia auspicabile, ferma restando la modalità di accertamento dello stato di disabilità, che i servizi preposti al collocamento si adoperino anche in questo caso per assicurare, nei limiti di quanto consentito dalla differenziazione dell’accertamento stesso, forme di collocamento mirato compatibili con i percorsi indicati dalla legge.

Pertanto gli invalidi di guerra e di servizio possono iscriversi alle liste del collocamento mirato con il verbale di accertamento della invalidità rilasciato dalle commissioni mediche ospedaliere.

Considerazioni generali ad oltre vent’anni dall’introduzione della disciplina normativa

A mio avviso, qualsivoglia (anche sommaria o superficiale) considerazione circa l’efficacia delle della attuale normativa dettata in materia di invalidità non può prescindere da un dato statistico piuttosto lapidario: a fronte di una legge tanto disciplinata, ad essere oggi concretamente collocato è solo il 3,5% dei disabili

Dunque, vero è che ad oltre vent’anni di distanza, permangono ancora non pochi ostacoli per la piena attuazione concreta dei principi ispiratori della normativa medesima ed il tasso di occupazione delle persone con disabilità è di gran lunga inferiore rispetto allo standard dei lavoratori senza disabilità.

In particolare, una delle principali riforme introdotte dalla legge, ovvero la formazione professionale, non si è rilevata uno strumento adeguato e in molti casi corsi, tirocini e stage non hanno portato ad uno sbocco lavorativo, ma hanno avuto il solo effetto di un mero avvicinamento al mondo del lavoro.

Per la piena attuazione degli scopi che si erano prefissati con con l’introduzione delle misure che abbiamo esaminato, credo sarà necessaria una crescita culturale complessiva che consolidi la rappresentazione del disabile come persona e come risorsa per la collettività; questo risultato potrà essere raggiunto solo se a questo filo ispiratore si accompagnino una grande attenzione agli specifici e bisogni rilevabili a secondo della specificità del mercato del lavoro dei singoli territori, l’incentivazione di buone prassi di inserimento e di azioni di diffusione e visibilità delle nuove opportunità, nonché l’attivazione dì una rete di servizi e sinergie operative fra tutte le parti interessate e dunque aziende, lavoratori disabili, istituzioni e parti sociali.