Licenziato Per Aver Mandato In Ritardo Un Certificato Medico
La sentenza n. 570/2026 distingue l’assenza ingiustificata dalla giustificazione tardiva
Il 1° luglio 2021, durante una trasferta di lavoro ad Amburgo, un operaio metalmeccanico precipita da un’altezza tra i 6 e gli 8 metri. Le conseguenze sono gravissime: trauma cranico bilaterale, fratture multiple, lesioni di eccezionale gravità. Il lavoratore viene sottoposto a otto mesi di ricovero tra Germania e Italia, a interventi chirurgici, e alla successiva riabilitazione.
Quando l’INAIL comunica la chiusura dell’infortunio e fissa la ripresa del lavoro per l’8 ottobre 2022, qualcosa nella comunicazione tra lavoratore e azienda si inceppa. Il certificato medico che avrebbe dovuto coprire i giorni successivi arriva con un ritardo di due settimane. L’azienda non aspetta il lavoratore e contesta l’assenza come ingiustificata e, il 3 novembre 2022, lo licenzia. Un uomo che, fino a quel giorno, in otto anni di lavoro non aveva mai ricevuto una sola contestazione disciplinare.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Piacenza, in primo grado, dà ragione all’azienda: il certificato è arrivato tardi, quindi l’assenza resta ingiustificata.
Dopo avere subito questa sentenza il lavoratore si rivolge al nostro studio, e viene assistito dall’Avv. Francesco Chinni, che impugna la decisione davanti alla Corte d’Appello di Bologna, ottenendo l’annullamento del licenziamento e la reintrega del lavoratore.
La nuova sentenza della Corte di Appello di Bologna
Il punto centrale della sentenza riguarda l’interpretazione del CCNL Metalmeccanici Industria, Sezione Quarta, Titolo VII. La Corte ha sottolineato che la disciplina collettiva distingue due fattispecie differenti, che non possono essere automaticamente sovrapposte.
L’art. 9, lett. a, prevede sanzioni conservative per il lavoratore che non si presenti al lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l’assenza entro il termine previsto, salvo il caso di impedimento giustificato. La disposizione riguarda, quindi, anche l’inosservanza delle regole relative alla comunicazione e alla tempestività della giustificazione.
L’art. 10, lett. f, disciplina invece le assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi, alle quali può conseguire il licenziamento con preavviso. Si tratta di una previsione più grave, applicabile quando l’assenza risulti effettivamente priva di una ragione giustificativa, non semplicemente quando la relativa documentazione sia stata trasmessa oltre il termine.
Secondo la Corte, il tardivo invio del certificato medico non equivale, di per sé, a un’assenza ingiustificata. La tardività può assumere rilievo disciplinare, soprattutto per il disagio organizzativo arrecato al datore di lavoro, ma non elimina automaticamente l’esistenza della malattia o della ragione che ha impedito la prestazione.
La decisione si pone in linea con il principio espresso dalla Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 33134/2022, secondo cui l’inoltro tardivo del certificato medico non coincide con la mancata presentazione della certificazione. Naturalmente, la documentazione deve essere valutata nella sua effettività e nella sua attendibilità; tuttavia, quando il datore contesta soltanto la tardività o l’irregolarità della comunicazione, non può trasformare successivamente tale contestazione in un addebito diverso, fondato sulla totale inesistenza della giustificazione.
La visita medica di idoneità
Abbiamo sostenuto anche un secondo punto: non essendo stata ancora effettuata la visita medica pre-rientro (obbligatoria dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni, ex art. 41 D.Lgs. 81/2008), la sua prestazione non era esigibile. La Corte ha respinto questo argomento, richiamando Cass. n. 7566/2020: la visita di idoneità è condizione per l’assegnazione alle mansioni, non per la presentazione in azienda — sono due momenti distinti, e il lavoratore avrebbe comunque dovuto presentarsi o giustificare l’assenza.
L’esito della sentenza
La Corte d’Appello di Bologna ha annullato il licenziamento e ha riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata (art. 18, comma 4, Stat. Lav.): il lavoratore deve tornare sul posto di lavoro, con un’indennità pari a 12 mensilità (oltre 21.000 euro), il versamento dei contributi per tutto il periodo, e le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della società.
Una giustificazione tardiva non è assenza di giustificazione
La sentenza non introduce una nuova disciplina della malattia o della certificazione medica, ma chiarisce il rapporto tra tardività della giustificazione e inesistenza della giustificazione stessa. La sanzione deve essere individuata in base alla condotta concretamente contestata e alla precisa fattispecie prevista dal contratto collettivo.
Il principio è rilevante sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro: il certificato medico trasmesso tardivamente, anche se retroattivo, non determina automaticamente un’assenza ingiustificata. Occorre distinguere la violazione delle regole di comunicazione, eventualmente sanzionabile in via conservativa, dall’assenza realmente priva di una ragione valida, che soltanto può sostenere l’applicazione della sanzione espulsiva.
Se hai ricevuto una contestazione disciplinare o un licenziamento legato a un ritardo nella trasmissione di un certificato medico, contatta lo Studio per una valutazione del tuo caso.
Leggi Le Nostre Ultime Notizie
Infortunio sul lavoro: il Tribunale di Bologna condanna il datore di lavoro per le scelte organizzative
Infortunio sul lavoro: il Tribunale di Bologna condanna il Datore di Lavoro per Le Scelte Organizzative Infortunio sul Lavoro, Una nuova sentenza per la nostra assistita Un infortunio sul lavoro può cambiare la vita di una persona in un istante. Quando questo accade,...
Patto di non concorrenza e corsi di formazione: una nuova sentenza
Patto di Non Concorrenza, E Corsi di Formazione Patto di Non Concorrenza, La storia del lavoratore che abbiamo difeso Con la sentenza n. 1390/2026 del 14 maggio 2026, il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, ha rigettato integralmente le domande di una società nei...
APPALTO GENUINO E ONERE DELLA PROVA: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ANNULLA L’AVVISO DI ADDEBITO INPS
Appalto genuino e onere della prova: IL Tribunale di Bolgna Annulla l'Avviso Di Addebito InpsLa distinzione tra appalto e intermediazione illecita Il confine tra un appalto di opere o servizi legittimo e la fattispecie vietata della somministrazione illecita di...



0 commenti