Obbligo di Fedeltà Del lavoratore, Cosa Si Intende
Una nuova sentenza sull’obbligo di Fedeltà
Con la recentissima sentenza n. 28367 del 27 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha affrontato un tema di grande rilevanza pratica in materia di rapporti di lavoro: la compatibilità tra l’attività extralavorativa svolta dal dipendente e gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede che derivano dal contratto di lavoro subordinato.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore che, pur essendo soggetto a limitazioni mediche, aveva svolto attività fisica intensa come personal trainer, in contrasto con le prescrizioni del medico competente aziendale.
Il caso
Il caso sottoposto alla Corte riguardava un lavoratore licenziato per aver svolto, nel periodo in cui era sottoposto a limitazioni mediche, alcuni allenamenti come personal trainer.
Il medico competente aziendale lo aveva infatti dichiarato inidoneo alla movimentazione manuale di carichi superiori ai 18 kg. Nonostante ciò, il dipendente aveva continuato a praticare attività fisica intensa nell’ambito della sua attività sportiva.
Venuto a conoscenza di tali circostanze, il datore di lavoro aveva avviato il procedimento disciplinare che si era concluso con il licenziamento per giusta causa.
Che cosa si intende con obbligo di fedeltà del lavoratore?
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del lavoratore, ha confermato integralmente la decisione dei giudici di merito, ribadendo che il dovere di fedeltà previsto dall’art. 2105 del Codice Civile non si esaurisce nel divieto di concorrenza o di divulgazione di notizie riservate, ma implica anche l’obbligo di tenere comportamenti leali e coerenti con gli interessi dell’impresa.
Tale obbligo, secondo la Corte, deve essere interpretato alla luce dei principi di correttezza e buona fede che permeano l’intero rapporto di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.).
In particolare, la Cassazione ha osservato che lo svolgimento di un’attività extralavorativa può costituire una violazione degli obblighi contrattuali anche in assenza di una condizione di malattia, ogniqualvolta essa risulti incompatibile con le limitazioni fisiche dichiarate o potenzialmente idonea ad aggravare le patologie da cui il lavoratore è affetto.
In tali casi, l’attività non solo mette a rischio la salute del lavoratore, ma incide anche sul corretto adempimento delle obbligazioni lavorative, potendo giustificare l’adozione di un provvedimento espulsivo.
Il Principio Affermato sull’obbligo di fedeltà del lavoratore
Dalla pronuncia emerge con chiarezza il principio secondo cui il lavoratore, anche al di fuori dell’orario di lavoro, è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e buona fede.
Ogni comportamento che, pur estraneo all’attività lavorativa, possa compromettere la fiducia del datore di lavoro o rendere inattuabili le prescrizioni mediche, può costituire una violazione disciplinare di gravità tale da giustificare il licenziamento per giusta causa.
La Cassazione ha ricordato che la giusta causa di licenziamento non richiede necessariamente un danno effettivo, essendo sufficiente la potenzialità lesiva del comportamento rispetto al vincolo fiduciario.
Nel caso di specie, il lavoratore, contravvenendo alle indicazioni del medico aziendale, ha posto in essere un’attività fisica incompatibile con le proprie limitazioni, mostrando una condotta che la Corte ha definito “gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede”.
L’Obbligo di Fedeltà Non Riguarda Solo La Concorrenza
La Corte di Cassazione, dunque, con la sentenza n. 28367/2025, conferma un orientamento rigoroso in materia di obblighi di fedeltà e di correttezza del lavoratore.
La Suprema Corte ribadisce che il vincolo fiduciario rappresenta il fondamento essenziale del rapporto di lavoro subordinato e che qualsiasi condotta, anche extralavorativa, idonea a incrinarlo può legittimare la risoluzione del rapporto.
Pertanto, un’attività svolta in contrasto con prescrizioni mediche che giustificano una limitazione lavorativa costituisce violazione grave di tali obblighi e può giustificare il licenziamento.
La sentenza offre spunti di riflessione importanti per il lavoratore, in quanto monito alla prudenza: le attività svolte al di fuori dell’orario di lavoro devono essere compatibili con le proprie condizioni di salute e non devono compromettere la fiducia del datore.
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