Ottiene Un Risarcimento per Un Infortunio subito (Fuori Dall’Orario di Lavoro) Nell’Alloggio fornito dal datore di lavoro
Abbiamo ottenuto Un risarcimento con Massima personalizzazione per il nostro assistito
Nessuna somma di denaro può rappresentare un ristoro completo ed effettivo dopo un infortunio che cambia la vita. Tuttavia, per riuscire a massimizzare il risarcimento previsto per legge a seguito di un episodio infortunistico, è necessario affidarsi a un legale che sappia dare il giusto peso a ogni elemento in grado di incrementare l’importo risarcitorio dovuto.
Di recente, siamo riusciti ad ottenere per un nostro assistito – un giovane chef con una promettente carriera davanti – il risarcimento del danno causato da un infortunio sul lavoro con il massimo incremento a titolo di “personalizzazione”.
La sezione lavoro del Tribunale di Ravenna, infatti, dopo aver accertato la natura lavorativa del sinistro, ha condannato il datore di lavoro a risarcire tutti i danni subiti dal lavoratore, quantificati tenendo conto della circostanza che il nostro assistito, a causa dell’infortunio, ha subito delle notevoli ripercussioni sulla propria carriera professionale.
Ma procediamo per gradi.
La sezione lavoro del Tribunale di Ravenna, infatti, dopo aver accertato la natura lavorativa del sinistro, ha condannato il datore di lavoro a risarcire tutti i danni subiti dal lavoratore, quantificati tenendo conto della circostanza che il nostro assistito, a causa dell’infortunio, ha subito delle notevoli ripercussioni sulla propria carriera professionale.
Infortunio sul lavoro anche se il dipendente non era in turno
Nel caso esaminato, il lavoratore, che aveva già subito un primo infortunio e dunque non stava prestando attività lavorativa, si è gravemente ferito al braccio a causa delle condizioni precarie dei sanitari presenti nel bagno dell’alloggio fornitogli dal datore di lavoro.
Come affermato dal Giudice del lavoro di Ravenna, il fatto che il lavoratore al momento dell’infortunio non stesse svolgendo attività lavorativa non rileva ai fini della natura del sinistro.
Infatti, l’obbligo del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica dei propri dipendenti (consacrato nell’art. 2087 c.c.) si estende anche oltre l’esecuzione della prestazione lavorativa strettamente intesa: l’alloggio assegnato dal datore di lavoro al proprio dipendente, infatti, può considerarsi alla pari del luogo di lavoro, con la conseguenza che le relative condizioni devono essere tali da non mettere a repentaglio la salute dei lavoratori.
Pertanto, la responsabilità del sinistro avvenuto presso l’alloggio fornito dal datore di lavoro sorge esclusivamente in capo a quest’ultimo, che ha dimostrato di non avere adeguatamente tutelato l’integrità psicofisica dei propri dipendenti come imposto dalla legge.
la responsabilità del sinistro avvenuto presso l’alloggio fornito dal datore di lavoro sorge esclusivamente in capo a quest’ultimo, che ha dimostrato di non avere adeguatamente tutelato l’integrità psicofisica dei propri dipendenti come imposto dalla legge.
La personalizzazione del risarcimento
In tema di danno biologico, sono molto frequenti i c.d. “automatismi” risarcitori, ovvero le quantificazioni automatiche dell’importo risarcitorio sulla base di tabelle che tengono conto solamente dell’età del danneggiato e del grado di invalidità conseguente al sinistro.
Tuttavia, la legge prevede che il ristoro economico debba essere commisurato alle caratteristiche specifiche del soggetto che ha subito il danno e al modo in cui tale danno ha influenzato concretamente lo svolgimento della sua vita; tale operazione prende il nome di “personalizzazione” dell’importo risarcitorio.
È dunque essenziale riuscire a dimostrare le effettive conseguenze dell’infortunio sullo stile di vita del danneggiato e, in particolare, il modo in cui il danno ha negativamente modificato il suo percorso professionale, le sue abitudini e gli interessi coltivati.
Si tratta di una dimostrazione spesso complessa, in quanto richiede la capacità di valorizzare i giusti elementi concreti, supportandoli con documentazione pertinente e testimonianze.
Nel caso oggetto della sentenza in esame (che può essere letta in fondo all’articolo) il Giudice del lavoro di Ravenna ha correttamente evidenziato, anche in assenza di considerazioni medico-legali sul punto, che il danno subito al braccio dal nostro assistito avrebbe comportato notevoli ripercussioni sulla carriera da chef appena intrapresa, la quale, notoriamente, richiede l’uso delle mani.
Sulla base di tali elementi, ritualmente dedotti in giudizio, ha pertanto provveduto a liquidare il risarcimento del danno comprensivo del massimo incremento a titolo di personalizzazione.
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