La risarcibilità del danno derivante dal colpo di frusta in un sinistro stradale merita particolare attenzione poiché, nel corso degli anni, sia la dottrina che la giurisprudenza, hanno seguito orientamenti spesse volte differenti nonché opposti e solo recentemente, con le ultime pronunce della Cassazione, sembrerebbe essersi finalmente delineato un quadro chiaro e definitivo.

Precisato che il colpo di frusta consiste in un trauma da distorsione del rachide cervicale – che si caratterizza per una lesione ai tessuti molli del collo e per un movimento improvviso e innaturale delle prime 7 vertebre della spina dorsale (appunto, quelle cervicali), causati dal contraccolpo che si subisce in un incidente stradale – va detto che il contrasto sulla sua possibile risarcibilità risale al 2012, quando il legislatore – con la legge n. 27/2012 – lo ha negato ogni qualvolta le lesioni di lieve entità non fossero “dimostrabili” e “accertabili” da esami strumentali.

In seguito all’entrata in vigore di questo principio dimostrare quindi in maniera incontrovertibile, nel caso concreto, l’esistenza e la derivazione di microlesioni in seguito ad un sinistro stradale, è divenuto particolarmente difficoltoso: è evidente che imporre sempre gli esami diagnostici (come lastre, Tac o risonanze magnetiche) per una contrattura di lieve entità significa, inevitabilmente, determinare spesse volte l’impossibilità oggettiva di potere dare prova di avere subito un danno non accertabile tramite queste apparecchiature (basti pensare che spesso le lesioni ai tessuti molli non compaiono sulle lastre od in altri esami); inoltre, significa anche screditare la veridicità e la fondatezza della medicina nelle diagnosi obiettive, basate su scienza e coscienza del medico e creare oggettivi ostacoli in tema di prova a carico del danneggiato..

Per cercare di porre rimedio a questa situazione di oggettiva difficoltà probatoria parte della giurisprudenza di merito ha inizialmente fornito un’interpretazione estensiva del principio introdotto dalla riforma; infatti,  questa giurisprudenza ha dichiarato che gli esami clinici sono solo sussidiari al riscontro eseguito dal medico (che non può essere sostituito in nessun caso) e che, di conseguenza, per ottenere il rimborso potesse bastare il fatto che il medico abbia accertato il danno visivamente e, in tali casi, la compagnia assicurativa è stata condannata a pagare il risarcimento (Giudice di Pace di Venezia sent. n. 769/2016; 

Queste prime aperture date dalla giurisprudenza sono però state richiuse ben presto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017(n. 124/17 che ha riformato l’art.139 del D.Lgs. 209/05 del Codice delle Assicurazioni,  stabilendo che in ogni caso di lesioni di lieve entità (come il colpo di frusta), per poter ottenere un risarcimento è necessario dimostrare il danno subìto attraverso esami clinici strumentali obiettivi, oppure mostrare segni visibili e riscontrabili oggettivamente del danno stesso (ad esempio cicatrici) [3], ribadendo così che senza accertamento strumentale solo le lesioni visivamente riconoscibili possano essere considerate risarcibili.

Ciononostante, la giurisprudenza ha continuato ad orientarsi secondo la precedente interpretazione, lasciando, giustamente, che fosse la scienza medica a stabilire quando una lesione richiedesse un accertamento strumentale e quando fosse sufficiente un accertamento clinico o visivo; con un’ordinanza datata 11.11.18 (n. 22066), la Corte di Cassazione ha infatti nuovamente.affermato che gli accertamenti diagnostici strumentali (radiografie, tac e tutti gli esami cui seguono referti strumentali per immagini) non sono condizione assoluta e necessaria per il risarcimento dei danni fisici conseguenti a lesioni di lieve entità e successivamente con la sent. n. 10816/19 seguita dalla “rivoluzionaria” ordinanza del 16.10.19 n. 26249, la  stessa Corte ha  ribadito che si può “giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a detti accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista“.

Pertanto ad oggi può dirsi che l’accertamento del danno alla persona viene nuovamente valutato sulla base dei criteri medico-legali fissati ab origine, ovvero: l’esame obiettivo, ossia anche visivo, del medico; l’esame clinico; gli esami strumentali;  ovviamente,  è bene precisare che, come sottolineato che dalla Corte, anche in ipotesi di una valutazione medico legale  che riconosce la sussistenza di un danno per un colpo di frusta Non diagnosticabile occorre necessariamente rispettare i principi generali in tema di prova e dunque rifuggire tanto da mere appercezioni intuitive del medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima che non siano quindi diagnosticabili in base ad un esame obiettivo clinicamente sostenibile”.

Ad oggi quindi. la giurisprudenza  di legittimità è dunque chiaramente allineata ad una interpretazione estensiva della risarcibilità del danno di lieve entità, allo scopo di porre rimedio ad una stortura piuttosto evidente dei principi dettati dall’attuale formulazione dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni  rispetto alla tutela costituzionale del diritto alla salute.