LA RIFORMA IN MATERIA DI GRATUITO PATROCINIO: FACCIAMO IL PUNTO

 

Come noto, il nostro ordinamento, per rendere effettivo il diritto di difesa costituzionalmente tutelato, prevede che i costi dell’avvocato e le spese di giustizia, al ricorrere di determinate condizioni reddituali, siano sostenute integralmente dallo Stato. La scelta del legale al quale affidarsi deve tuttavia ricadere tra coloro che sono iscritti in uno specifico elenco.

La disciplina di questo istituto – il gratuito patrocinio – è contenuta negli artt. 74-145 del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, che provvede a fissare i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio, ed è da tempo oggetto di numerosi disegni di legge volti a modificarne il campo di applicazione. Cercherò di seguito di schematizzare brevemente le caratteristiche di questa normativa che per le persone meno abbienti può essere determinante nella scelta di far valere i propri diritti, evidenziando anche le ultime novità al riguardo.

  1. Campo di applicazione del patrocinio a spese dello Stato

Il gratuito patrocinio è assicurato solo per l’attività giudiziale (e non per quella stragiudiziale), nei processi:

  • Civili (ad eccezione delle cause per cessione di crediti e ragioni altrui), amministrativi, contabili, tributari e nelle cause di volontaria giurisdizione (ad esempio, separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), purché non si tratti di “questioni manifestamente infondate”; Il beneficio non è però ammesso (

 

  • penali (salvo specifiche e limitate ipotesi), per la difesa del cittadino indagato, imputato condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L’ammissione è valida in ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure, derivate e accidentali, comunque connesse.

  1. Soggetti legittimati ad avvalersi del patrocinio a spese dello Stato

Il requisito oggettivo per poter beneficiare di tale forma di patrocinio è il possesso di un reddito annuo – salvo ipotesi particolari – non superiore a € 11.493,82= (ultimo aggiornamento del 2018). Ai fini del computo, il reddito considerato è quello imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef. Se l’interessato convive con il coniuge e/o con altri familiari il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare. Per il patrocinio in ambito penale, ex art. 92 T.U., il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Il requisito soggettivo necessario per accedere al gratuito patrocinio consiste nell’appartenere ad una di queste:

  • cittadino italiano;
  • straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • apolide;
  • ente od associazione che non persegue fini di lucro e non eserciti attività economica.

 

  1. Domanda e procedura

In ambito civile, per accedere al patrocinio, l’interessato deve presentare (personalmente o tramite il proprio difensore ovvero inviando raccomandata con ricevuta di ritorno) apposita “istanza di ammissione” al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso l’Autorità giurisdizionale competente per il processo.

La domanda (i  moduli sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) deve essere sottoscritta dall’interessato, a pena di inammissibilità; la sottoscrizione va autenticata dal legale dell’interessato o dallo stesso tramite autocertificazione secondo le modalità previste dal D.p.r. n. 445/2000 ed occorre allegare una fotocopia di un documento di identità valido.

In ambito penale invece l’istanza deve essere presentata all’ufficio del Magistrato innanzi al quale pende il processo.

La procedura prevede che entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati od il Magistrato, valutata la fondatezza della stessa e la presenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge, deve comunicare l’accoglimento od il rifiuto al richiedente (il quale, in questo caso, potrà fare domanda direttamente al Giudice che si occuperà del processo); in caso di ammissione, l’interessato può quindi nominare un difensore, scegliendolo dall’apposito elenco approntato dal Consiglio dell’Ordine competente, reperibile presso le rispettive sedi o pubblicato online. Inoltre, il beneficiario può anche nominare un consulente tecnico di parte, nei casi previsti dalla legge per le materie di particolari complessità.

Sia al difensore che al CT di parte è vietato chiedere o percepire dall’interessato compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Al termine di ogni fase o grado del processo e, in ogni caso, al momento della cessazione dell’incarico, gli onorari e le spese a loro spettanti saranno liquidati con decreto dall’autorità giudiziaria.

 

  1. Le ultime novità

Recentemente è approda alla Commissione Giustizia alla Camera il d.d.l. (n. 1881/19) che – al fine di garantire ulteriormente il diritto di difesa a chi non ha le risorse necessarie, -mira a riformare la disciplina qui tratteggiata assicurando un’adeguata consulenza professionale anche nella fase che necessariamente precede un eventuale processo apportandone significative

Più precisamente, il testo prevede la possibilità di accedere all’istituto anche nell’ipotesi di negoziazione assistita, quando questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un accordo; pertanto, l’avvocato sarà pagato dallo Stato anche nel caso di negoziazione assistita andata a buon fine, sempre che detta procedura sia condizione di procedibilità; la liquidazione del compenso spetterà al Tribunale avente competenza per il luogo in cui l’accordo è stato concluso, che provvederà con decreto di pagamento osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese ed alle indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Si segnala che, se approvata, la riforma avrebbe oggettivamente un impatto molto significativo per molte persone nell’accedere alla Giustizia, se solo si consideri che la procedura di negoziazione obbligatoria assistita è oggi obbligatoria per potere avviare un procedimento avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo per somme fino a 50 mila euro, escluse le materie nelle quali è obbligatorio il tentativo di mediazione.