Anticipo Mensile del TFR Senza Causale

 

Cosa cos’è il tfr?

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una somma di denaro che viene accantonata dal datore di lavoro durante il rapporto di lavoro e corrisposta al lavoratore al termine del rapporto stesso. È una forma di retribuzione differita, pensata per fornire una tutela economica al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro. 

Tale somma deve essere corrisposta al lavoratore in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la ragione: licenziamento individuale o collettivo, dimissioni, risoluzione consensuale ecc.

    Anticipo TFR

    Tale istituto, dunque, rappresenta, un elemento della retribuzione, corrisposto nel tempo e liquidato di regola al termine del rapporto di lavoro.

    L’ordinamento, però, attribuisce al lavoratore il diritto di richiedere ed ottenere un acconto sull’importo del TFR maturato, che può essere erogato solo a determinate condizioni.

    Il lavoratore che chiede l’anticipo del TFR, infatti, deve avere almeno 8 anni di anzianità nell’azienda e deve dare dimostrazione della causa della richiesta, che deve figurare quale necessità per il dipendente e può consistere in una delle seguenti:

    • acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
    • necessità di sostenere spese sanitarie;
    • sostenere spese durante periodi di fruizione di specifici congedi (parentali o per la formazione). 

    Dal punto di vista aziendale, a seguito ricezione della richiesta formale da parte del dipendente, il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, a comunicare la propria decisione al richiedente, che verrà assunta solo all’esito di un’attenta valutazione delle motivazioni e dei requisiti: in caso di giudizio positivo, si procederà con l’erogazione dell’anticipo.

    L’importo massimo dell’anticipo del TFR è del 70% dell’importo maturato per le aziende con oltre 50 dipendenti. Si può superare il 70% se il TFR è accantonato interamente in azienda (ma rimane una libera scelta del datore di lavoro, che deve valutare anche la possibilità di soddisfare compiutamente tutte le richieste in tal senso).

    Le aziende con meno di 25 dipendenti, invece, non hanno l’obbligo di soddisfare le richieste di anticipo del TFR, così come sono esonerate le aziende in crisi a norma della legge 675/1977.

    Nuova pronuncia della cassazione sull’anticipo TFR

    La Corte di Cassazione si è di recente trovata a pronunciarsi sul tema, con specifico riferimento alla legittimità di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore avente ad oggetto la corresponsione mensile anticipata del TFR.

    In riforma alla pronuncia in primo grado, la Corte D’Appello, adita dalla società che ha impugnato giudizialmente il verbale di accertamento dell’INPS avente ad oggetto l’erogazione del trattamento di fine rapporto di alcuni dipendenti, si è pronunciata accogliendo la domanda della ricorrente, ritenendo legittima l’anticipazione del TFR corrisposta ai lavoratori mensilmente per un lasso di tempo di circa due anni, sulla base di un accordo contenuto nel contratto di lavoro.

    Secondo la Corte, l’autonomia negoziale privata legittima la possibilità di pattuire un regime di anticipazione del TFR più favorevole per le parti rispetto a quello legale.

    La Cassazione, nella pronuncia n. 13525 del 20 maggio 2025 – ribaltando quanto stabilito in Appello – rileva preliminarmente che lo schema legale dell’anticipazione del TFR è improntato su alcuni presupposti: 

    • necessità di causali tipiche per l’anticipazione;
    • regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile, in linea generale, una sola volta;
    • importo massimo di anticipazione (70%);
    • tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio);
    • tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti).

    Secondo i Giudici di Legittimità

    L’anticipazione del t.f.r. operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il t.f.r. deve essere accantonato mensilmente. L’anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l’accantonamento mensile del t.f.r., e fa sì che l’anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r.”.

    Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte, dunque, nel cassare la sentenza emessa in secondo grado, sancisce importanti limiti in riferimento alla disciplina della liquidazione anticipata del TFR e ne regolarizza le modalità operative e gli ambiti applicativi. In particolare, è stata sancita l’inderogabilità della relativa disciplina e la sua non assoggettabilità a un accordo privato tra lavoratore e datore di lavoro, anche e soprattutto in considerazione della mancanza di una – fondamentale – causa giustificativa dettata da una specifica necessità: al contrario, infatti, si snaturerebbe totalmente la funzione dell’anticipazione del TFR.

      Se ritieni che ti sia stata ingiustificatamente negata la liquidazione anticipata del TFR, o se hai bisogno di un confronto per meglio comprendere i tuoi diritti in relazione al Trattamento di Fine Rapporto, contattaci senza impegno per fissare una consulenza.

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