Anticipo TFR

La normativa consente al lavoratore di ottenere subito il 70% dell’importo maturato, vediamo come funziona. 

 

Anticipo del TFR

Regolata dalla Legge 297/1982, dal D. Lgs. n. 252/2005 e dall’articolo 2120 C.C., la normativa sull’anticipo TFR consente al lavoratore dipendente di ottenere subito una parte della c.d. liquidazione fino a quel momento maturata in azienda: si tratta, a mio avviso, di un istituto particolarmente significativo dettato a tutela del lavoratore in caso di urgente necessità di liquidità, considerato infatti che il dipendente – in casi tassativamente indicati che di seguito verranno analiticamente elencati – può contare sulla erogazione immediata da parte del datore di una somma di denaro che possa consentirgli di affrontare, totalmente o in parte, di fare fronte a spese consistenti nei momenti di maggiore tensione finanziaria.

In estrema sintesi, secondo questa complessa disciplina, il dipendente può chiedere – una sola volta – l’anticipo fino a un massimo del 70% dell’importo sino ad allora maturato: da parte sua, l’azienda è tenuta a soddisfare annualmente le richieste entro il limite del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale di dipendenti.

Chi può richiedere il TFR anticipato?

È bene subito evidenziare che la possibilità di ottenere il TFR anticipato è riservata esclusivamente ai lavoratori del settore privato, non potendone dunque fare richiesta il dipendente pubblico. Altro aspetto da considerare è quello per cui l’anticipo del TFR non può essere concesso prima degli 8 anni di servizio presso la stessa azienda. E ancora: non si può richiedere l’anticipo del TFR senza motivazione, in quanto l’accesso a questo strumento è legato al verificarsi di alcune situazioni.

 

Requisiti per poter richiedere l’anticipo del TFR

Il lavoratore – che ha maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può presentare richiesta di avvalersi dell’anticipazione del Tfr nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., c. 6) – solo se sussistono le seguenti motivazioni, ossia:

  • sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti ASL;
  • acquistare la prima casa per sé o per i propri figli (si deve quindi trattare di un immobile destinato alla residenza abituale del lavoratore o della sua famiglia). È opportuno precisare che secondo un orientamento di parte della giurisprudenza di merito rientra in queste ipotesi anche quella di costruzione in proprio della prima casa di abitazione, al pari di qualsiasi modo di acquisto a titolo originario o derivativo (Pret. Tivoli 11.7.1995; Pret. Pavia 21.12.1983) e la ristrutturazione di una casa di proprietà, sempre che si tratti di spese necessarie per consentire l’abitabilità di un edificio da adibire a prima abitazione del dipendente o dei figli o l’acquisto del suolo allo scopo di costruire (Pret. Legnano 3.10.1989; Pret. Como 29.4.1983); Vale anche per sostenere spese sanitarie.  affinché si possa ottenere una parte dell’importo fino ad allora maturato in un’unica soluzione. Importo al quale ovviamente andranno applicate le regole sulla tassazione come previste per gli altri emolumenti della retribuzione;
  • sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi per: a) astensione facoltativa per maternità; b) formazione.

In più, i CCNL di categoria possono intervenire a disciplinare casi in cui è ammessa la richiesta di anticipo TFR anche in situazioni diverse da quanto disposto dalla citata normativa.

Chi non può presentare domanda di Anticipo TFR?

Non possono presentare richiesta di TFR:

  • dipendenti private di aziende in crisi;
  • dipendenti che hanno una cessione del quinto in corso.

Come detto, in base alle disposizioni generali il dipendente pubblico non può avvalersi di questo istituto; tuttavia recentemente – L. 28 marzo 2019, n. 26 – è stata introdotta la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici, ma esclusivamente per quelli che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche, oppure avendo optato per l’accesso a pensione con la cosiddetta “quota 100”, di cui all’articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019.

Anticipo TFR per ristrutturazione

Una delle domande che i lavoratori che devono sostenere spese straordinarie si pongono è se si può richiedere anticipo del trattamento di fine rapporto in caso di ristrutturazione della propria casa. 


Tale possibilità non è espressamente codificata, ma negli anni la giurisprudenza ha affrontato in più di un’occasione questa questione, stabilendo che l’anticipo del TFR può essere richiesto per le spese di ristrutturazione della prima casa – sia propria che dei figli – ma
solo quando l’intervento è necessario per rendere abitabile l’edificio. Sono dunque esclusi i normali interventi di manutenzione, di ampliamento e di semplice abbellimento

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