L’infortunio sul lavoro è definito come l’evento prodottosi “per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni” (artt. 2 e 210 d.p.r. n.1124/1965), od anche soltanto, a decorrere dal 25 luglio 2000, un danno biologico (art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000-Cass. ). 

L’infortunio sul lavoro rappresenta l’effetto più immediato ed evidente del mancato rispetto degli obblighi di prevenzione previsti per tutelare la salute dei lavoratori e pertanto, nel corso dei decenni, la legge ha implementato la tutela minima in materia antinfortunistica (costituita dall’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), introducendo regole e norme sempre più efficaci per prevenire gli infortuni ed evitare i rischi per la salute dei lavoratori. In estrema sintesi, può dirsi che tale complesso normativo (che oggi è capeggiato e riassunto nel D.Lgs. n. 81 del 2008 che ha sostituito il D.Lgs. n. 626 del 1994 noto anche semplicemente come “626”), impone al datore di lavoro (e ad una serie di altri soggetti) di eliminare le fonti di pericolo collegate allo svolgimento di una determinata attività lavorativa all’interno di un determinato contesto.

Le azioni di prevenzione, quindi, devono adattarsi alle singole realtà nelle quali si va ad operare, coinvolgendo nel procedimento anche i lavoratori; per questo motivo la normativa prevede tre momenti fondamentali: I) nel primo (la c.d. “valutazione dei rischi”) l’impresa individua i rischi ai quali sono esposti i lavoratori; II) nel secondo vengono adottate le misure di sicurezza ritenute più idonee ad eliminare o comunque a contenere i rischi; III)Nel terzo i lavoratori vengono informati sui rischi ai quali sono esposti e viene loro data una formazione adeguata per l’utilizzo dei sistemi di sicurezza. Soffermiamoci un momento su ciascuna di queste fasi, cui, come si dirà infra, se ne possono aggiungere almeno due. 

I.La valutazione dei rischi

Il primo dovere che la legge impone all’impresa è quello di valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavorati impiegati in un determinato luogo ed in una determinata attività. Più in particolare, il datore di lavoro deve prendere in considerazione:

• i rischi ordinari: ossia i rischi tipici di quella determinata aera professionale in cui il dipendente si trova a lavorare (nel caso ad esempio di una ditta di pulizie, il rischio collegato al trasporto di scale, di attrezzi, ecc…);

• i rischi specifici: ossia i rischi propri del contesto in cui l’attività viene svolta (sempre con riferimento allo stesso esempio, i rischi collegati con l’utilizzo di un particolare solvente piuttosto che un altro a seconda del luogo che deve essere pulito, una cisterna piuttosto che una sala operatoria);

• i c.d. rischi da interferenza: ossia i rischi che derivano dallo svolgimento di una determinata attività in un particolare contesto o luogo nel quale l’attività stessa interferisce con altre e diverse attività svolte nel medesimo settore.

Una volta individuati tutti i rischi, deve essere predisposto un documento, detto documento generale sui rischi, che contiene appunto l’indicazione dei rischi preventivati e le misure che si intendono adottare per eliminarli o ridurli, che deve essere immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, od in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

II. Misure di sicurezza/dispositivi di protezione

Conclusa la prima fase, il datore di lavoro deve concretamente adottare le misure più efficaci per eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori. Sulla base di questi elementi il datore di lavoro organizza e dota di appositi strumenti un servizio di protezione e prevenzione contro i rischi, la salute e gli infortuni.

Le misure di sicurezza si distinguono in due grandi categorie:

• i dispositivi di protezione collettiva: gli strumenti che tendono ad eliminare un determinato rischio per tutti i lavoratori, escludendolo alla radice

• i dispositivi di protezione individuale: le attrezzature destinate ad essere indossate e tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

E’ opportuno specificare che la legge prevede espressamente che quando è possibile adottare uno strumento di protezione collettiva che elimina il rischio, il datore di lavoro è tenuto a preferire questa soluzione all’utilizzo di strumenti di protezione individuale. Quando vengono, invece, adottati i dispositivi di protezione individuale questi devono essere adeguati: • ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; • adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; • alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; • alle necessita dell’utilizzatore; • agli standard qualitativi previsti dalla legge.

Una volta che i dispositivi sono consegnati al lavoratore, questi è tenuto: a) ad utilizzarli conformemente all’addestramento fornito; b) a provvedere alla loro cura; c) a non modificarli di sua iniziativa; d) a segnalare al datore di lavoro ogni difetto o malfunzionamento. 

III. La formazione

La prevenzione contro gli infortuni deve poi necessariamente passare attraverso una formazione seria ed aggiornata, che va fornita non solo ai lavoratori, ma anche ai dirigenti ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In particolare, ai lavoratori devono essere fornite tutte le informazioni: • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di protezione incendi; • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 

Se poi dalla valutazione dei rischi emerge la presenza di rischi specifici per i lavoratori allora questi vanno informati anche su questi e sui pericoli connessi e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

IV. Altri strumenti di prevenzione

Accanto alla valutazione dei rischi, all’adozione dei dispositivi di protezione e alla formazione continua dei lavoratori e dei dirigenti, la legge impone altri doveri per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; tra questi si collocano: • la predisposizione di misure di primo soccorso per fronteggiare gli infortuni nell’immediatezza del fatto, le emergenze e le situazioni di grave pericolo; • una costante rivalutazione dei rischi e della funzionalità delle misure per conservarne (ed anzi aumentarne) nel tempo gli standard di funzionamento; • l’utilizzo di strumenti e di cartellonistica per la segnalazione dei rischi e dei pericoli; • la predisposizione di un servizio di regolare manutenzione.

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Non può concludersi questa breve relazione senza evidenziare quanto ancora deve essere fatto nella materia de qua. Infatti, secondo gli ultimi dati forniti dall’Inail, nel primo semestre del 2018 le denunce di infortuni sul lavoro, rispetto al 2017, sono rimaste sostanzialmente invariate. Infatti, sono ben 469 le denunce di infortunio sul lavoro, con esito mortale presentate nei primi sei mesi del 2018, quattro in meno rispetto alle 473 dello stesso periodo del 2017, pari a d un impercettibile -0,8%. I dati rilevati evidenziano anche che ad essere più colpiti siano i lavoratori over 50; infatti, una morte su due coinvolge lavoratori in questa fascia di età.