CLAUSOLE ELASTICHE NEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 

 

Cosa sono le Clausole elastiche?

Nel panorama del diritto del lavoro italiano, il contratto a tempo parziale rappresenta una modalità flessibile di impiego, concepita per conciliare le esigenze organizzative delle imprese con quelle personali dei lavoratori. Le clausole elastiche costituiscono uno strumento attraverso il quale il datore di lavoro può modificare, entro determinati limiti, la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa. La disciplina di tali clausole ha subito significative evoluzioni normative e interpretative, culminate nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

    Clausole elastiche: definizioni e sviluppo normative

    Le clausole elastiche e flessibili sono clausole accessorie che possono essere pattuite tra le parti in sede di stipula di un contratto di lavoro part-time. Esse consentono al datore di lavoro di variare unilateralmente alcuni aspetti dell’orario di lavoro, in funzione delle esigenze organizzative dell’azienda. Tali clausole sono state originariamente introdotte nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 276/2003, che ne subordinava la validità alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva.

    In particolare, la normativa distingueva nettamente tra:

    • Le clausole flessibili consentono al datore di lavoro di modificare la collocazione temporale dell’orario (ossia di decidere in quali giorni e/o fasce orarie il lavoratore debba prestare la propria attività).
    • Le clausole elastiche, invece, consentono di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o di aumentarne la durata.

    Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, il legislatore ha superato tale distinzione terminologica e concettuale, parlando unicamente di clausole elastiche. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del suddetto decreto, le parti possono pattuire per iscritto clausole che consentano al datore di lavoro:

    • la variazione della collocazione temporale della prestazione;
    • l’aumento della durata della prestazione lavorativa, nei limiti previsti dalla legge.

    Le suddette variazioni sono ammissibili nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite, anche in assenza di una disciplina contrattuale specifica, purché l’accordo venga certificato dalle competenti commissioni.

    La riforma ha inoltre ridimensionato il ruolo della contrattazione collettiva, ammettendo la possibilità per le parti di inserire clausole elastiche anche in assenza di previsione nel contratto collettivo applicato, purché la pattuizione avvenga per iscritto avanti a una commissione di certificazione.

    Quali sono i requisiti formali?

    Le clausole elastiche devono essere concordate per iscritto a pena di nullità. L’accordo, stipulato al momento dell’assunzione o successivamente, deve:

    • indicare le condizioni e modalità con cui il datore può variare la collocazione o la durata della prestazione;
    • specificare la misura massima dell’aumento orario, che non può superare il 25% della durata annua dell’orario part-time.

    Inoltre, in caso di attivazione della clausola da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto:

    • a un preavviso minimo di almeno due giorni lavorativi;

    a una maggiorazione retributiva del 15% sulla retribuzione oraria globale di fatto per le ore aggiuntive prestate, “comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti”.

      Consenso, revoca e tutele del lavoratore

      Il consenso prestato dal lavoratore all’inserimento delle clausole elastiche può essere revocato solo in determinati casi specificamente previsti dalla legge:

      1. il lavoratore è studente;
      2. è affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative;
      3. assiste familiari affetti da tali patologie o persone con gravi disabilità;
      4. convive con un figlio di età non superiore ai 13 anni o portatore di handicap.

      Diversamente dal regime previgente, la nuova disciplina non consente alla contrattazione collettiva di prevedere ulteriori casi di revoca del consenso. Si tratta di un altro esempio del ridimensionamento del ruolo del contratto collettivo operato dal legislatore del 2015.

      Infine, la legge dispone espressamente che il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento, né può essere fonte di sanzioni disciplinari.

      Il ruolo della contrattazione collettiva dopo la riforma

      Sebbene il D.Lgs. 81/2015 consenta l’inserimento delle clausole elastiche anche in assenza di previsione nel contratto collettivo, tale fonte normativa continua a svolgere un ruolo importante, soprattutto in relazione a:

      • criteri di applicazione delle clausole;
      • fasce orarie e giorni lavorativi in cui è possibile operare variazioni;
      • maggiorazioni retributive eventualmente superiori al minimo di legge;
      • forme di controllo e tutela in sede aziendale o territoriale.

      In pratica, la contrattazione collettiva resta un importante strumento per bilanciare le esigenze organizzative del datore e i diritti dei lavoratori.

      Quali sono le sanzioni? 

      Il D.Lgs. 81/2015, all’art. 10, disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione della disciplina sul lavoro a tempo parziale, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle condizioni di tutela del lavoratore, soprattutto in riferimento all’orario concordato e all’uso delle clausole elastiche.

      In particolare, il comma 1 dell’art. 10 stabilisce che, in caso di superamento della durata concordata della prestazione lavorativa senza il rispetto delle clausole elastiche previste dalla legge, il datore di lavoro è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria.

      Tale previsione ha una funzione dissuasiva e mira a scoraggiare il ricorso strumentale o abusivo al lavoro supplementare o alla modifica unilaterale dell’orario, senza il consenso formale e la certificazione richiesta.

      Infine, la legge dispone espressamente che il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento, né può essere fonte di sanzioni disciplinari (art. 10, comma 3) rafforzando così il principio di inderogabilità del consenso per ogni modifica alla distribuzione temporale o quantitativa della prestazione part-time.

      Conclusioni

      Le clausole elastiche, nella loro configurazione attuale, rappresentano un istituto chiave per la gestione flessibile del lavoro part-time. La riforma del 2015 ha semplificato la disciplina, eliminando distinzioni concettuali e aumentando lo spazio dell’accordo individuale, ma al tempo stesso ha previsto condizioni di validità rigorose e specifiche tutele per i lavoratori.

      L’utilizzo corretto di tali clausole può favorire una maggiore efficienza organizzativa, a condizione che sia sempre rispettato l’equilibrio contrattuale e il consenso libero e informato del lavoratore.

      Hai dubbi sulla correttezza delle clausole elastiche nel tuo contratto di lavoro o cerchi una tutela efficace? Rivolgiti al nostro studio per una consulenza esperta e soluzioni su misura, pensate per proteggere i tuoi diritti. 

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