Sezione Lavoro
Sentenze Tribunale Di Bologna
Cosa Troverai Qui
Abbiamo deciso di raccogliere le sentenze più significative pronunciate dal Tribunale di Bologna in materia di lavoro — selezionate per rilevanza pratica. Nel nostro studio studiamo ogni giorno queste sentenze e abbiamo pensato che potessero essere utili per orientarsi e decidere al meglio sulle proprie strategie difensive sia per i colleghi che per gli assistiti.
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Abbiamo deciso di raccogliere le sentenze più significative pronunciate dal Tribunale di Bologna in materia di lavoro — selezionate per rilevanza pratica. Nel nostro studio studiamo ogni giorno queste sentenze e abbiamo pensato che potessero essere utili per orientarsi e decidere al meglio sulle proprie strategie difensive sia per i colleghi che per gli assistiti.
Licenziamento Per Giustificato Motivo Oggettivo
Sentenza n. 136 / 2025 (Tribunale di Bologna)
Giudice dott. Bettini
La pronuncia affronta i temi del trasferimento d’azienda e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore radiofonico
La decisione è giuridicamente molto interessante perché stabilisce che il trasferimento di mere frequenze, in assenza di impianti o attrezzature tecniche, non costituisce un’unità aziendale autonoma (art. 2112 c.c.)
Il giudice ha stabilito che cedere solamente delle frequenze radio, senza i relativi impianti di trasmissione, non equivale a cedere un “ramo d’azienda” organizzato (secondo l’art. 2112 c.c.)
Sentenza n. 672 / 2025 (Tribunale di Bologna)
Giudice dott. Bettini
La pronuncia affronta il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato a una riorganizzazione aziendale
Inoltre, la sentenza ribadisce un principio cruciale: in caso di mansioni sovrapponibili e fungibili tra più dipendenti, l’azienda non può scegliere arbitrariamente chi licenziare, ma deve applicare criteri oggettivi e comparativi
Sentenza n. 1597/2024 (Tribunale di Bologna)
Giudice dott.ssa Zompì
La sentenza del Tribunale di Bologna (Giudice dott.ssa Chiara Zompi) affronta il ricorso di una lavoratrice contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla sua azienda a febbraio 2023
Il Tribunale ha dato ragione alla lavoratrice sotto il profilo dell’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, accertando che:
La mansione non era stata realmente soppressa: la dipendente non svolgeva solo compiti di segreteria/assistenza, ma una pluralità di attività complesse (selezione del personale, gestione commerciale e formativa) che ha continuato a svolgere fino alla fine
Non c’erano ragioni economiche reali a supporto: l’azienda, pur avendo avuto un calo in pandemia, aveva chiuso il bilancio del 2022 con un utile netto superiore a un milione di euro e aveva assunto nuovo personale proprio in quel periodo
Violazione dell’obbligo di repechage: la società non ha provato l’impossibilità di ricollocare la dipendente in altre mansioni
È stata invece respinta la richiesta di dichiarare il licenziamento “ritorsivo” (poiché mancava il legame familiare o affettivo tipico della ritorsione indiretta rispetto all’uscita del precedente direttore)
Sentenza n. 121/2024 (Tribunale di Bologna)
Giudice dott. Marchesini
Due progettisti di radiofrequenze (RF Planner) della sede di Bologna sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo a seguito della conclusione della commessa per la rete mobile per cui erano stati assunti
Cosa ha deciso il Tribunale
Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso confermando la legittimità del licenziamento, in quanto la chiusura del progetto ha comportato la soppressione della figura professionale sull’intero territorio nazionale e non vi erano altre posizioni compatibili per il ricollocamento
La rilevanza giuridica
La pronuncia è significativa poiché conferma che i verbali di conciliazione e le risoluzioni consensuali non rientrano nel computo dei cinque recessi necessari per attivare le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/1991
Sentenza n. 76/2021 (Tribunale di Bologna)
Giudice dott. Sorgi
Un dipendente lavorava dal 1988 per un’azienda di materiali edili
Cosa ha deciso il Tribunale?
Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore
Retribuzioni non pagate: Ha riconosciuto il diritto agli stipendi per il periodo estivo 2015, accertando che l’attività lavorativa è proseguita senza interruzioni reali tra le due società
Illegittimità del licenziamento: Ha dichiarato nullo il recesso del 2019 per violazione dell’art. 2112, co. 4, c.c., in quanto le manovre di affitto e retrocessione sono servite a eludere le tutele del lavoratore
Anzianità e risarcimento: Ha considerato l’anzianità di servizio complessiva (nei limiti della prescrizione decennale) e condannato il datore al pagamento di 20 mensilità di indennità risarcitoria
La sentenza conferma che:
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Il trasferimento o la retrocessione di un ramo d’azienda non possono essere usati come pretesto per licenziare o azzerare le tutele dei dipendenti (art. 2112 c.c.)
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Nei passaggi tra società collegate prevale la continuità sostanziale del rapporto di lavoro rispetto alle finzioni contrattuali
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L’anzianità maturata dall’inizio del rapporto resta valida ai fini del calcolo delle indennità risarcitorie
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