Sezione Lavoro

Sentenze Tribunale Di Bologna

Cosa Troverai Qui

Abbiamo deciso di raccogliere le sentenze più significative pronunciate dal Tribunale di Bologna in materia di lavoro — selezionate per rilevanza pratica. Nel nostro studio studiamo ogni giorno queste sentenze e abbiamo pensato che potessero essere utili per orientarsi e decidere al meglio sulle proprie strategie difensive sia per i colleghi che per gli assistiti.

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Abbiamo deciso di raccogliere le sentenze più significative pronunciate dal Tribunale di Bologna in materia di lavoro — selezionate per rilevanza pratica. Nel nostro studio studiamo ogni giorno queste sentenze e abbiamo pensato che potessero essere utili per orientarsi e decidere al meglio sulle proprie strategie difensive sia per i colleghi che per gli assistiti.

Licenziamento Per Giustificato Motivo Oggettivo

Sentenza n. 136 / 2025 (Tribunale di Bologna)

Giudice dott. Bettini

La pronuncia affronta i temi del trasferimento d’azienda e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore radiofonico. Alcuni lavoratori hanno impugnato il licenziamento sostenendo che la cessione di due frequenze ad un’altra società integrasse un passaggio di ramo d’azienda, rendendo nullo il recesso.

La decisione è giuridicamente molto interessante perché stabilisce che il trasferimento di mere frequenze, in assenza di impianti o attrezzature tecniche, non costituisce un’unità aziendale autonoma (art. 2112 c.c.).

Il giudice ha stabilito che cedere solamente delle frequenze radio, senza i relativi impianti di trasmissione, non equivale a cedere un “ramo d’azienda” organizzato (secondo l’art. 2112 c.c.). Di conseguenza, non essendoci stato un trasferimento d’azienda, i licenziamenti dovuti alla chiusura del settore giornalistico sono stati considerati legittimi dal punto di vista del giustificato motivo oggettivo.

Sentenza n. 672 / 2025 (Tribunale di Bologna)

Giudice dott. Bettini

La pronuncia affronta il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato a una riorganizzazione aziendale. Il caso riguarda una dipendente licenziata per la soppressione della sua mansione, nonostante l’azienda sapesse che un ruolo equivalente si sarebbe liberato a breve a causa di un pensionamento programmato. Sotto il profilo giuridico, la decisione è particolarmente interessante perché interpreta in modo rigoroso l’obbligo di “repechage” (ricollocamento): il datore di lavoro, agendo secondo buona fede, deve prendere in considerazione non solo i posti liberi al momento del recesso, ma anche le posizioni lavorative di prossima e sicura liberazione.

Inoltre, la sentenza ribadisce un principio cruciale: in caso di mansioni sovrapponibili e fungibili tra più dipendenti, l’azienda non può scegliere arbitrariamente chi licenziare, ma deve applicare criteri oggettivi e comparativi.

Sentenza n. 1597/2024 (Tribunale di Bologna)

Giudice dott.ssa Zompì

La sentenza del Tribunale di Bologna (Giudice dott.ssa Chiara Zompi) affronta il ricorso di una lavoratrice contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla sua azienda a febbraio 2023. La società aveva giustificato il recesso con una riorganizzazione interna dovuta a difficoltà economiche e alla soppressione del ruolo di “assistente di direzione” (in seguito all’uscita del Direttore Generale con cui collaborava).

Il Tribunale ha dato ragione alla lavoratrice sotto il profilo dell’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto, accertando che:

La mansione non era stata realmente soppressa: la dipendente non svolgeva solo compiti di segreteria/assistenza, ma una pluralità di attività complesse (selezione del personale, gestione commerciale e formativa) che ha continuato a svolgere fino alla fine.

Non c’erano ragioni economiche reali a supporto: l’azienda, pur avendo avuto un calo in pandemia, aveva chiuso il bilancio del 2022 con un utile netto superiore a un milione di euro e aveva assunto nuovo personale proprio in quel periodo.

Violazione dell’obbligo di repechage: la società non ha provato l’impossibilità di ricollocare la dipendente in altre mansioni.

È stata invece respinta la richiesta di dichiarare il licenziamento “ritorsivo” (poiché mancava il legame familiare o affettivo tipico della ritorsione indiretta rispetto all’uscita del precedente direttore). Il giudice ha quindi annullato il licenziamento, ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e condannato l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria (nel limite massimo di 12 mensilità) e delle spese legali.

Sentenza n. 121/2024 (Tribunale di Bologna)

Giudice dott. Marchesini

Due progettisti di radiofrequenze (RF Planner) della sede di Bologna sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo a seguito della conclusione della commessa per la rete mobile per cui erano stati assunti. I lavoratori hanno impugnato il recesso contestando l’adeguatezza delle motivazioni, il mancato rispetto dell’obbligo di repechage, l’affidamento delle mansioni a consulenti esterni e la presunta violazione della normativa sui licenziamenti collettivi, sostenendo che le uscite aziendali avessero superato la soglia dei cinque dipendenti nell’arco di 120 giorni.

Cosa ha deciso il Tribunale

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso confermando la legittimità del licenziamento, in quanto la chiusura del progetto ha comportato la soppressione della figura professionale sull’intero territorio nazionale e non vi erano altre posizioni compatibili per il ricollocamento. Il Giudice ha inoltre chiarito che le uscite volontarie incentivate e concluse con verbale di conciliazione sindacale non costituiscono licenziamenti e che la motivazione fornita dall’azienda garantiva pienamente il diritto di difesa dei lavoratori.

La rilevanza giuridica

La pronuncia è significativa poiché conferma che i verbali di conciliazione e le risoluzioni consensuali non rientrano nel computo dei cinque recessi necessari per attivare le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/1991. Inoltre, ribadisce che l’esternalizzazione delle attività (outsourcing) verso professionisti o studi esterni è una scelta organizzativa legittima e che l’azienda non è tenuta a rescindere tali contratti per evitare la soppressione di posti di lavoro interni.

    Sentenza n. 76/2021 (Tribunale di Bologna)

    Giudice dott. Sorgi

    Un dipendente lavorava dal 1988 per un’azienda di materiali edili. Nel 2015 l’azienda lo ha licenziato concedendo contestualmente in affitto il ramo produttivo a una società correlata, che lo ha riassunto a condizioni peggiorative. Nel 2019, la seconda società ha deciso di restituire il ramo d’azienda alla prima e ha nuovamente licenziato il lavoratore per soppressione dell’attività.


    Cosa ha deciso il Tribunale? 

    Il Tribunale ha accolto il ricorso del lavoratore:

    Retribuzioni non pagate: Ha riconosciuto il diritto agli stipendi per il periodo estivo 2015, accertando che l’attività lavorativa è proseguita senza interruzioni reali tra le due società.

    Illegittimità del licenziamento: Ha dichiarato nullo il recesso del 2019 per violazione dell’art. 2112, co. 4, c.c., in quanto le manovre di affitto e retrocessione sono servite a eludere le tutele del lavoratore.

    Anzianità e risarcimento: Ha considerato l’anzianità di servizio complessiva (nei limiti della prescrizione decennale) e condannato il datore al pagamento di 20 mensilità di indennità risarcitoria.

    La sentenza conferma che:

    • Il trasferimento o la retrocessione di un ramo d’azienda non possono essere usati come pretesto per licenziare o azzerare le tutele dei dipendenti (art. 2112 c.c.).

    • Nei passaggi tra società collegate prevale la continuità sostanziale del rapporto di lavoro rispetto alle finzioni contrattuali.

    • L’anzianità maturata dall’inizio del rapporto resta valida ai fini del calcolo delle indennità risarcitorie.

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