Naspi, Nelle Giornate di Lavoro Effettivo Contano anche le ferie
Cosa cos’è La Naspi?
Secondo le indicazioni dell’INPS, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione – istituita dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che viene erogata su domanda dell’interessato.
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione. Ciò significa che il rapporto cessa non per volontà del dipendente (mediante, ad esempio, la presentazione delle dimissioni al datore di lavoro), né per risoluzione consensuale (come nel caso di uno specifico accordo fra datore di lavoro e lavoratore) ma per:
- Volontà unilaterale del datore di lavoro (licenziamento disciplinare o per giustificato motivo oggettivo);
- Dimissioni per giusta causa, ossia l’ipotesi in cui il lavoratore si vede costretto ad interrompere il rapporto di lavoro a causa di particolari condizioni dell’ambiente lavorativo che rendono la prosecuzione del rapporto di lavoro “intollerabile”.
- Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- Risoluzione consensuale purchè sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria presso la direzione territoriale del lavoro;
- Risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda;
- Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione.
- Scadenza del termine di durata di un contratto a tempo determinato a seguito del mancato rinnovo.
La NASpI spetta anche a particolari categorie di lavoratori come:
- Apprendisti;
- Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, nella misura pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
30 giorni di lavoro per Naspi, anche le ferie contano: nuova pronuncia della Corte di Cassazione
Un caso controverso in relazione alla concessione della NASpI e del conseguente status di disoccupato è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione, la quale si è espressa con la sentenza n. 13558 del 21 maggio 2025.
La questione controversa è riferita al requisito delle 30 giornate di “lavoro effettivo” previsto alla lettera c) dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 22/2015.
Tale requisito prevede infatti che nei 12 mesi precedenti la cessazione del lavoro, risulta necessario – al fine di accedere alla NASpI – aver svolto 30 giorni di lavoro effettivo.
La Cassazione, in relazione ad un rapporto di lavoro cessato per recesso unilaterale da parte del datore di lavoro (licenziamento) nell’anno 2017, si è pronunciata in merito al mancato riconoscimento da parte dell’INPS dell’ indennità di disoccupazione in favore di un lavoratore, a causa del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, ritenuto non rispettato nel caso di specie.
La Suprema Corte ha affermato che le 30 giornate di lavoro effettivo, nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito. Il principio poggia sulla considerazione che
“le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto di lavoro. Durante la loro fruizione vi è piena vitalità -e quindi effettività- del rapporto stesso.”
Per la Corte, il “lavoro effettivo” è, dunque, sempre comprensivo di quelle “pause” periodiche della prestazione lavorativa che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.
Inoltre, ai fini del calcolo dei 12 mesi, sostiene la Corte, la sospensione del rapporto di lavoro, così come altri periodi di “inattività” del rapporto contrattuale, non possono ricadere in danno al lavoratore; di conseguenza, qualora nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione si sia verificata una causa di sospensione del rapporto di lavoro, il relativo periodo non è preso in considerazione (ed è, dunque, neutralizzato) ai fini della verifica del periodo di riferimento di dodici mesi”.
Sulla base di questi elementi, la Cassazione, ha rigettato le pretese dell’INPS e ha riconosciuto, l’indennità di disoccupazione (NASpI) al Lavoratore.
Novità normativa sulla NASpI
Risulta importante, sul tema, far presente come tale pronuncia abbia avuto ad oggetto un rapporto cessato nel 2017, con applicazione della normativa ai tempi vigente.
Ad oggi, invece, la Legge di Bilancio 2022 ha apportato numerose modifiche a tale disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2022:
- È stata ampliata la platea dei destinatari, includendo anche gli operatori agricoli a tempo indeterminato che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
- Il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo ( (di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) non trova più applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2022;
- Quanto alla misura dell’indennità, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione.
Se ritieni ti sia stata negata ingiustificatamente la NASpI spettante a seguito di un rapporto di lavoro, contattaci senza impegno per fissare una consulenza.
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